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Regio decreto 63/1925

Art. 15 — Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana …

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Art. 15. Le imprese nazionali ed estere che si propongano di esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguita l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tal uopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

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