Regio decreto 63/1925
Art. 12 — Per le anticipazioni fatte dall'Istituto nazionale contro deposito e pegno di titoli, ai sensi dell'art
Art. 12. Per le anticipazioni fatte dall'Istituto nazionale contro deposito e pegno di titoli, ai sensi dell'art. 13, n. 3 del decreto-legge, ed anche pei mutui fatti agli assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sara' dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenze di finanza entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno la denunzia delle operazioni relative al decorso semestre solare. Sulla stessa denunzia sara' predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C, e la tassa sara' direttamente versata in Tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denunzia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.
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