Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 63/1925Art. 12
Regio decreto 63/1925

Art. 12 — Per le anticipazioni fatte dall'Istituto nazionale contro deposito e pegno di titoli, ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/12parte di Regio decreto 63/1925
Art. 12. Per le anticipazioni fatte dall'Istituto nazionale contro deposito e pegno di titoli, ai sensi dell'art. 13, n. 3 del decreto-legge, ed anche pei mutui fatti agli assicurati sulle rispettive polizze di assicurazione, sara' dall'Istituto medesimo compilata e presentata all'Intendenze di finanza entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno la denunzia delle operazioni relative al decorso semestre solare. Sulla stessa denunzia sara' predisposta la liquidazione della tassa dovuta ai sensi della legge 7 aprile 1898, n. 116, modificata dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato C, e la tassa sara' direttamente versata in Tesoreria nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la denunzia, salvo rivalsa verso i sovvenuti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 63/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.