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Regio decreto 63/1925

Art. 11 — Agli effetti dall'applicazione delle tasse di assicurazione, di cui al testo unico delle leggi tributarie sul…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/11parte di Regio decreto 63/1925
Art. 11. Agli effetti dall'applicazione delle tasse di assicurazione, di cui al testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, l'Istituto nazionale presentera' alla Intendenza di finanza di Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri. Nella detta denunzia saranno compresi anche i premi riscossi per effetto delle cessioni dei portafogli di private imprese assicuratrici. Ne saranno invece escluse le quote di premi corrisposte all'Istituto nazionale in dipendenza della cessione dei rischi assunti da imprese, rimanendo le stesse imprese tenute a pagare la tassa sull'intero importo dei relativi premi ad essi versati dagli assicurati. La denuncia, debitamente datata e firmata, sara' prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sara' restituito dall'Intendenza col visto di approvazione della liquidazione della tassa, gia' predisposta dall'Istituto nazionale sulla stessa denunzia; e secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto nazionale versera' direttamente in Tesoreria l'importo della tassa, da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

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