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Regio decreto 3282/1923

Art. 43 — Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute nel R

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/43parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 43. Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute nel R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627; nella legge 19 luglio 1880, n. 5536; nel R. decreto 17 agosto 1907, n. 640, e negli articoli 28 e 29 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235. Per le giurisdizioni speciali, alle quali la presente legge espressamente non si riferisce, continuano ad aver vigore le disposizioni rispettive sulla gratuita' dell'esercizio dell'azione. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro Segretario di Stato per le finanze: A. DE' STEFANI.

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