Regio decreto 3282/1923
Art. 42 — Sono registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute: 1° le sentenze e gli atti d…
Art. 42. Sono registrate a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle tasse dovute: 1° le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa annessa al Regio decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 107, e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale nei quali sieno interessate le persone o gli enti morali ammessi al beneficio dei poveri, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse delle dette amministrazioni, persone o enti morali. Sono eccettuate le sentenze che portano trasmissione di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni; 2° gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro, e della tariffa suindicata, dei quali nell'interesse esclusivo delle persone o enti morali anzidetti, occorresse di fare la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi; 3° gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si rendesse necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti morali, dopo iniziato il procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione; 4° gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione, ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa per una tassa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone o enti morali appositamente ammessi per tali atti al beneficio dei poveri; 5° gli atti relativi alla procedura di fallimento pei quali rimangono ferme le disposizioni dell'art. 914 del Codice di commercio.
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