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Regio decreto 3282/1923

Art. 39 — Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata la causa, nella quale siano state interessate l…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/3282/art/39parte di Regio decreto 3282/1923
Art. 39. Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, il Fondo per il culto, persone o enti morali ammessi al benefizio dei poveri, si fara' luogo alla esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e cio' in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovra' pagare le tasse e i diritti notati a debito quando non debba o non possa aversene il pagamento dalla controparte che abbia vinta la lite o che sia insolvente. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione di recupero a norma dell'articolo 37, e salva la disposizione del secondo comma di detto articolo, per quel che riguarda il rimborso delle spese anticipate, allorche' il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore uguale almeno al sestuplo di tutte le tasse e diritti repetibili, paghera' entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la causa sara' definitivamente ultimata od in qualunque modo abbandonata, la tassa di bollo per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 12 per cento della somma da esso dovuta. Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento sotto la pena di L. 12 in caso di non fatta o ritardata trasmissione. Nel caso di opposizione del povero all'azione di ricupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potra' essere condannata nelle spese di lite, se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avra' giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo. Qualora la sentenza, che ha definita la causa di patrocinio gratuito, non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potra' essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo trascorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. La notificazione anzidetta avra' il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notate a debito, ne' giovera' o pregiudichera' ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

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