Regio decreto 3282/1923
Art. 38 — Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sara' obbligata al pag…
Art. 38. Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sara' obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per espressa rinunzia. Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice esperimentando uno dei mezzi d'impugnativa previsti dalle norme di procedura, lasci cadere in perenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinunzia, sara' tenuta a pagare le tasse, i diritti e le spese notate a debito. Nelle cause che interessano persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando l'istanza sia rimasta perenta, ovvero, nel caso di abbandono della lite per rinunzia, risulti che la rinunzia stessa sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorche' tali accordi non siano stati concretati in un regolare atto di transazione. Tuttavia per l'esercizio dell'azione di ricupero contro il povero si applicano, nel caso di rinunzia agli atti del giudizio, le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 37.
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