Regio decreto 2903/1923
Art. 52 — Il trattamento economico spettante agli ufficiali della giustizia militare collocati a riposo in base all'art
Art. 52. Il trattamento economico spettante agli ufficiali della giustizia militare collocati a riposo in base all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, va inteso nel senso che esso deve corrispondere agli stessi assegni di cui godono gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale e piu' precisamente ad una pensione definitiva di riposo liquidata in conformita' dell'art. 1, lett. a) del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, ed inoltre alle indennita' stabilite dalle susseguenti lettere b), c), d) dell'articolo stesso, purche' ricorrano le condizioni ivi stabilite. Al solo effetto della liquidazione della indennita' annua di cui alla predetta lettera h) la carica di Avvocato generale militare deve considerarsi tra quelle corrispondenti al comando di un corpo d'armata.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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