Regio decreto 2903/1923
Art. 51 — La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terra' sopratutto co…
Art. 51. La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terra' sopratutto conto della capacita' ed operosita' dimostrata dai concorrenti stessi nell'esercizio delle funzioni di cancelliere e segretario giudiziario. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto. I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso. In ciascun grado o classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio in dipendenza dell'articolo 27 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.