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Regio decreto 2903/1923

Art. 48 — La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei con…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/48parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 48. La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei concorrenti dovra' sopratutto tener conto del grado di capacita' e di operosita' addimostrata dai concorrenti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, tenendo all'uopo presente il grado e la categoria che, in dipendenza di tale classifica, viene attribuito a ciascun concorrente in relazione ai posti vacanti. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.

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