Regio decreto 2903/1923
Art. 48 — La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei con…
Art. 48. La Commissione esaminatrice del concorso di cui all'articolo precedente nel procedere alla classifica dei concorrenti dovra' sopratutto tener conto del grado di capacita' e di operosita' addimostrata dai concorrenti nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, tenendo all'uopo presente il grado e la categoria che, in dipendenza di tale classifica, viene attribuito a ciascun concorrente in relazione ai posti vacanti. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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