Regio decreto 2903/1923
Art. 47 — Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Giornale militare del bando di concorso previsto dall'art
Art. 47. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Giornale militare del bando di concorso previsto dall'art. 24 del Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, gli aspiranti devono far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dai documenti necessari. Il Ministero della guerra richiedera' alle autorita' competenti informazioni sulla condotta morale e civile dei concorrenti. Per gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo delle varie armi e corpi che si trovino in servizio militare all'atto della pubblicazione del bando di concorso le informazioni di cui sopra debbono essere fornite d'urgenza dai rispettivi comandanti di corpo e capi ufficio. Per quelli che si trovino ancora in servizio presso i tribunali militari le informazioni dovranno essere fornite dai rispettivi capi ufficio e riguardare non solo la condotta morale e civile, ma anche il grado di capacita', di cultura, di operosita' e di rendimento dell'aspirante tenendo in speciale conto il servizio effettivamente prestato presso gli uffici giudiziari. Tali informazioni devono essere redatte personalmente e di pugno del capo dell'ufficio e di chi ne fa le veci e trasmesse con la massima riservatezza. I Regi avvocati militari hanno obbligo di fornire le maggiori informazioni di cui al precedente comma anche per i concorrenti che abbiano cessato di prestare servizio presso i tribunali militari alla data di pubblicazione del presente decreto.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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