Regio decreto 2903/1923
Art. 35 — Le pene disciplinari superiori alla censura non possono essere applicate senza regolare procedimento discipli…
Art. 35. Le pene disciplinari superiori alla censura non possono essere applicate senza regolare procedimento disciplinare. Nei casi di grave mancanza il Ministro per la guerra e quello per la marina, allorche' trattasi di funzionari addetti ai tribunali militari marittimi, su parere del Regio avvocato generale militare hanno facolta' di infliggere la sospensione dalle funzioni, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Il funzionario punito di ammonimento o di censura ha facolta' di chiedere che sia aperto contro di lui procedimento disciplinare.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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