Regio decreto 2903/1923
Art. 34 — Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice pe…
Art. 34. Le disposizioni degli articoli 346, 347 e 348 del Codice penale per l'Esercito e 393, 394 e 395 del Codice penale militare marittimo, sono estese a tutti i magistrati militari ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie militari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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