Regio decreto 2903/1923
Art. 32 — Per i funzionari della giustizia militare ogni anno dai rispettivi capi gerarchici devono essere redatte le n…
Art. 32. Per i funzionari della giustizia militare ogni anno dai rispettivi capi gerarchici devono essere redatte le note caratteristiche, sulla capacita', operosita', diligenza ed in genere sull'opera prestata. Per i magistrati aventi grado di Regio avvocato militare, dopo due anni di permanenza nel grado, la Commissione dovra', su richiesta del Regio avvocato generale militare, emettere il proprio duplice giudizio sulla idoneita' alle funzioni del grado ed a quelle del grado superiore. Coloro i quali per due volte consecutive saranno dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado, saranno collocati a riposo. Per i magistrati aventi grado di Regio sostituto avvocato generale che si mostrassero non idonei alle funzioni del proprio grado, il Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su motivato rapporto del Regio avvocato generale militare, ha facolta' di proporne al Consiglio dei Ministri il collocamento a riposo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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