Regio decreto 2903/1923
Art. 31 — Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno lu…
Art. 31. Le promozioni di grado dei magistrati nei casi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, hanno luogo nella misura di due quinti dei posti vacanti a scelta e di tre quinti per anzianita'. Le frazioni di posto vanno a beneficio delle promozioni a scelta. Le promozioni dei cancellieri hanno luogo per merito comparativo in conformita' delle disposizioni contenute nel Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni degli impiegati dello Stato.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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