Regio decreto 2395/1923
Art. 96 — Fino al 30 settembre 1924, rimangono in vigore per gli insegnanti delle Regie universita' e dei Regi istituti…
Art. 96. Fino al 30 settembre 1924, rimangono in vigore per gli insegnanti delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori, i ruoli organici approvati con la legge 25 luglio 1922, n. 1147, modificata dal Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109, salvo quanto dispongono gli articoli 113 e 165 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto concerne i posti di professore riservati alle scuole superiori di medicina veterinaria e alle scuole superiori di agraria. Rimane pure in vigore, fino alla data predetta, la tabella A, allegata al Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736. I ruoli organici degli istituti anzidetti, annessi al presente decreto, hanno vigore dal 1° ottobre 1924.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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