Regio decreto 2395/1923
Art. 95 — E' abrogato il terzo comma dell'art
Art. 95. E' abrogato il terzo comma dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 931, modificato col Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1598.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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