Regio decreto 2395/1923
Art. 75 — Il personale della magistratura giudiziario e' promosso al settimo grado dopo quattro anni di servizio nel gr…
Art. 75. Il personale della magistratura giudiziario e' promosso al settimo grado dopo quattro anni di servizio nel grado ottavo, e al grado sesto dopo otto anni di servizio nel grado settimo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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