Regio decreto 2395/1923
Art. 74 — Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado nono del ruolo tecnico dei monopoli industriali…
Art. 74. Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado nono del ruolo tecnico dei monopoli industriali appartenente al gruppo C, sono conferiti: a) in primo luogo, secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianita', ai capi tecnici aggiunti ed ai capi meccanici pervenuti a tali gradi od ai gradi equiparati per esame o per merito, anteriormente all'applicazione del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068; b) indi, per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione, agli attuali capi tecnici aggiunti e capi meccanici che conseguirono la nomina a tali gradi in applicazione delle norme generali e transitorie del decreto Luogotenenziale predetto. Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado decimo del ruolo predetto vengono assegnati: a) in primo luogo, secondo l'ordine di anzianita', ai capi tecnici aggiunti ed ai capi meccanici cui non sia conferito il grado nono a termini del precedente comma; b) indi, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianita', ai capi di reparto tecnico, ai capi d'officina meccanica e agli ufficiali d'amministrazione. II personale di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, riconosciuto meritevole, che risulti in eccedenza ai posti fissati dalla tabella organica, sara' mantenuto in soprannumero, salvo successivo riassorbimento, e ad esso verra' assegnato lo stipendio iniziale del grado decimo. I posti del grado undecimo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', agli attuali capi di reparto tecnico, capi di officina e ufficiali d'amministrazione non collocati nel grado decimo ai sensi dei precedenti commi. Il grado dodicesimo e' conferito, secondo l'ordine di anzianita', agli attuali applicati tecnici e agli ufficiali alle scritture.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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