Regio decreto 2395/1923
Art. 34 — Il personale civile avente grado cui era assegnato stipendio massimo inferiore a quello massimo stabilito per…
Art. 34. Il personale civile avente grado cui era assegnato stipendio massimo inferiore a quello massimo stabilito per il grado di capo divisione e stipendio minimo superiore a quello minimo del grado di capo sezione e' collocato nel grado settimo dei rispettivi ruoli, secondo l'ordine di anzianita'. Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato e' collocato, secondo l'ordine di anzianita', nel grado ottavo dei nuovi ruoli. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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