Regio decreto 2395/1923
Art. 33 — I gradi dei nuovi ruoli che, anche se diversamente denominati, trovano corrispondenza in quelli degli organic…
Art. 33. I gradi dei nuovi ruoli che, anche se diversamente denominati, trovano corrispondenza in quelli degli organici in vigore all'attuazione del presente decreto, sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', al personale che gia' ricopre questi ultimi gradi, salvo che sia diversamente disposto negli articoli che seguono, in quelli del Capo III del presente decreto e nelle norme che saranno emanate ai sensi del successivo art. 47. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i gradi attuali di applicato o equiparati corrispondono al grado dodicesimo e il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli eguale denominazione. Con le disposizioni che si contengono negli articoli e nel Capo predetti e con le norme eventualmente da emanarsi giusta il citato articolo 47, sono conferiti i posti nei gradi che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli gia' in vigore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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