Regio decreto 2395/1923
Art. 216 — Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° …
Art. 216. Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 11 novembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni - Oviglio - De' Stefani - Diaz - Thaon di Revel - Gentile - Carnazza - Corbino - Di Cesaro'. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 115. - Granata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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