Regio decreto 2395/1923
Art. 215 — Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.
Art. 215. Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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