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Regio decreto 2395/1923

Art. 177 — Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/177parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 177. Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza, in luogo delle indennita' di carica di cui sono attualmente provvisti: Generali d'esercito e ammiragli . . . . . . . . . . . . . L. 10,000 Generali d'armata, vice-ammiragli d'armata . . . . . . . .» 6,000 Generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra, comandante generale d'aeronautica e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 4,800 Generali di divisione, contrammiragli di divisione, comandanti di squadra aerea e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 2,400 Generali di brigata, contrammiragli, comandanti di divisione aerea e gradi corrispondenti . . . . . . . . » 1,200 Colonnelli, capitani di vascello, comandanti di stormo e ufficiali di gradi corrispondenti con funzioni di comandanti di corpo o di capi di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 900 Le indennita' di carica attualmente corrisposte a ufficiali non compresi fra quelli indicati al precedente comma sono soppresse. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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