Regio decreto 2395/1923
Art. 176 — Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di fina…
Art. 176. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonche' ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, e' assegnata, in sostituzione dell'indennita' di servizio speciale o di arma, di cui sono provvisti, un'indennita' militare speciale, computabile agli effetti della pensione, nella misura seguente: Ufficiali. Annue Sottotenente o maestro direttore di banda della legione allievi . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1200 Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1500 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1800 Maggiore e primo capitano . . . . . . . . . . . . . . . . » 2200 Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2400 Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2800 Sottufficiali. Annue Vice brigadiere e secondo nocchiere di porto . . . . . . L. 730 Brigadiere e secondo nocchiere anziano di porto . . . . . » 820 Maresciallo d'alloggio e nocchiere di porto di terza classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 950 Maresciallo d'alloggio capo e nocchiere di porto di seconda classe . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1050 Maresciallo d'alloggio maggiore e nocchiere di porto di prima classe . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1100 Militari di truppa. Giornaliere Carabinieri e guardie raffermati . . . . . . . . . . . . . L. 1 -- Appuntati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,50 L'indennita' di cui sopra spetta altresi' ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4. Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena e' assegnata un'indennita' militare speciale di lire 500 annue. Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi dei Reali carabinieri, e' assegnata un'indennita' militare speciale di lire 250 annue. Ai carabinieri del ruolo specializzato e' concesso, nelle misure sottoindicate, un supplemento, non valutabile ai fini di pensione, alla indennita' militare speciale, rimanendo soppresso l'aumento del terzo sulla paga di cui all'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680: Sottufficiali. Annue Vice brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1100 Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1250 Marescialli di ogni grado . . . . . . . . . . . . . . . . » 1450 Militari di truppa. Giornaliere Carabinieri semplici, specializzati . . . . . . . . . . . L. 2 Appuntati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.