Regio decreto 2395/1923
Art. 165 — I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n
Art. 165. I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni, sono concessi anche per il tempo trascorso nelle colonie italiane, in prigionia non dipendente da cause imputabili al personale, nonche' per i periodi di degenza negli ospedali e di licenza o di aspettativa per ferite od infermita' dipendenti da cause di servizio coloniale, purche' i periodi stessi siano trascorsi effettivamente nelle colonie suddette.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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