Regio decreto 2395/1923
Art. 164 — I benefici di cui al capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n
Art. 164. I benefici di cui al capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, s'intendono concessi anche al personale ex combattente che si trovi nelle condizioni ivi indicate, il quale sia entrato a far parte delle amministrazioni dello Stato dopo il 31 marzo 1922. I benefici di cui agli articoli 41 a 46 del citato Regio decreto e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, sono concessi anche agli ex combattenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, e che entreranno a far parte delle amministrazioni civili e militari dello Stato dopo la data di pubblicazione del presente decreto. I detti benefici si estendono al personale che rientri in servizio dopo la data di pubblicazione del presente decreto, purche' non ne abbia gia' fruito, fermo il disposto dell'art. 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, quando ne abbia fruito parzialmente.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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