Regio decreto 2395/1923
Art. 103 — Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che risultino disponibili nel grado tredicesimo del pers…
Art. 103. Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che risultino disponibili nel grado tredicesimo del personale d'ordine appartenente all'amministrazione civile dell'Interno sono conferiti agli scrivani effettivi di prefettura, che abbiano almeno dieci anni di anzianita' con tale qualifica. Detto termine, per i mutilati e invalidi di guerra, e' ridotto a un triennio. Resta fermo il disposto della legge 20 agosto 1921, n. 1181, concernente il passaggio nella carriera d'ordine degli agenti di sanita' marittima.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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