Regio decreto 2395/1923
Art. 102 — Nella prima attuazione del presente decreto ed entro un triennio dalla entrata in vigore di esso, i posti del…
Art. 102. Nella prima attuazione del presente decreto ed entro un triennio dalla entrata in vigore di esso, i posti del grado settimo della carriera di ragioneria dell'amministrazione civile dell'Interno, qualora non vi siano o non siano ritenuti meritevoli funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti prescritti dall'art. 6 del presente decreto, possono essere conferiti, per merito comparativo, agli altri funzionari del detto grado che abbiano complessivamente almeno venti anni di servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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