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Regio decreto 2395/1923

Art. 102 — Nella prima attuazione del presente decreto ed entro un triennio dalla entrata in vigore di esso, i posti del…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/102parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 102. Nella prima attuazione del presente decreto ed entro un triennio dalla entrata in vigore di esso, i posti del grado settimo della carriera di ragioneria dell'amministrazione civile dell'Interno, qualora non vi siano o non siano ritenuti meritevoli funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti prescritti dall'art. 6 del presente decreto, possono essere conferiti, per merito comparativo, agli altri funzionari del detto grado che abbiano complessivamente almeno venti anni di servizio.

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