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Regio decreto 2316/1923

Art. 9 — Il ruolo dei cancellieri della giustizia militare e' quello risultante dalla tabella B annessa al presente de…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/9parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 9. Il ruolo dei cancellieri della giustizia militare e' quello risultante dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina. Il trattamento economico sara' quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato. Il numero dei cancellieri da destinarsi a ciascun tribunale sara' stabilito con decreto Ministeriale. Per i tribunali militari marittimi sara' provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.

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