Regio decreto 2316/1923
Art. 8 — Il ruolo dei magistrati e' quello risultante dalla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine N…
Art. 8. Il ruolo dei magistrati e' quello risultante dalla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina. Il trattamento economico sara' quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato. Il numero dei magistrati da destinarsi a ciascun tribunale sara' stabilito con decreto Ministeriale. Per i tribunali militari marittimi sara' provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2316/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.