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Regio decreto 2316/1923

Art. 25 — Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avra' luogo mediante concorso per…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/25parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 25. Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avra' luogo mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, nonche' gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano per almeno sei mesi prestato servizio presso i tribunali militari, ovvero che siano laureati in giurisprudenza. Con decreto Ministeriale sara' nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneita' e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso. I posti che dopo l'esito del concorso risultassero vacanti saranno coperti con le norme ordinarie di reclutamento.

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