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Regio decreto 2316/1923

Art. 24 — Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magis…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/24parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 24. Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magistrati, sara' bandito un concorso per titoli fra gli ufficiali di complemento della giustizia militare e delle altre armi e corpi che abbiano esercitate funzioni giudiziarie in applicazione del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231, i quali alla data del 31 maggio 1923 si trovavano a prestar servizio da almeno un anno presso gli uffici giudiziari militari o che, trovandosi ancora in servizio, compiano l'anno all'entrata in vigore del presente decreto. Con decreto Ministeriale sara' nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneita' e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso. I vincitori saranno dispensati dall'obbligo di tirocinio. Qualora all'esito del concorso rimanessero scoperti dei posti, si provvedera' con le norme ordinarie di reclutamento.

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