Regio decreto 2316/1923
Art. 24 — Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magis…
Art. 24. Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magistrati, sara' bandito un concorso per titoli fra gli ufficiali di complemento della giustizia militare e delle altre armi e corpi che abbiano esercitate funzioni giudiziarie in applicazione del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231, i quali alla data del 31 maggio 1923 si trovavano a prestar servizio da almeno un anno presso gli uffici giudiziari militari o che, trovandosi ancora in servizio, compiano l'anno all'entrata in vigore del presente decreto. Con decreto Ministeriale sara' nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneita' e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso. I vincitori saranno dispensati dall'obbligo di tirocinio. Qualora all'esito del concorso rimanessero scoperti dei posti, si provvedera' con le norme ordinarie di reclutamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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