Regio decreto 2316/1923
Art. 20 — La disposizione dell'art
Art. 20. La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, e' abrogata nei riguardi dei magistrati ordinari che in applicazione del presente decreto entreranno a far parte del personale della giustizia militare ai sensi dell'art. 12.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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