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Regio decreto 2316/1923

Art. 20 — La disposizione dell'art

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/20parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 20. La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, e' abrogata nei riguardi dei magistrati ordinari che in applicazione del presente decreto entreranno a far parte del personale della giustizia militare ai sensi dell'art. 12.

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