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Regio decreto 2316/1923

Art. 19 — I magistrati cessano dal servizio per limiti di eta' al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado …

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Art. 19. I magistrati cessano dal servizio per limiti di eta' al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado non inferiore a quello di avvocato militare, al compimento del sessantacinquesimo per i gradi di giudice relatore e vice avvocato militare e inferiori. Gli stessi limiti di eta' sono stabiliti, rispettivamente, per il cancelliere capo del Tribunale Supremo e per gli altri gradi del personale di cancelleria.

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