Regio decreto 1043/1923
Art. 8 — Ciascun medico e chirurgo ricevera': 1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occor…
Art. 8. Ciascun medico e chirurgo ricevera': 1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 6; 2° per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 40 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 80, compresi in ambo i casi il verbale d'autopsia, la relazione sui risultati della autopsia stessa e l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le sole ricerche di laboratorio. Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi saranno chiamati dall'autorita' giudiziaria per chiarimenti od assisteranno ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dall'istruzione preparatoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sara' dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione sara' di L. 10, ciascuna delle successive, L. 6. Uguale diritto sara' pure dovuto ai medici e' chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 8.
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