Regio decreto 1043/1923
Art. 7 — Gli onorari o le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorita' giudiziar…
Art. 7. Gli onorari o le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorita' giudiziaria nei casi previsti dal codice di procedura penale saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 7.
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