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Regio decreto 1043/1923

Art. 5 — Non e' dovuta alcuna indennita' alle guardie campestri, ne' per la rimessione o trasmissione dei loro verbali…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/5parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 5. Non e' dovuta alcuna indennita' alle guardie campestri, ne' per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, ne' per la traduzione avanti all'autorita' competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale. Cio' nondimeno le dette guardie, chiamate fuori del Comune di loro residenza sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali avranno diritto alle indennita' accordate ai testimoni ordinari. Le disposizioni di questo articolo sono applicabili agli agenti investigativi e a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza, comprese le guardie forestali e di finanza, e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

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