Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1043/1923Art. 4
Regio decreto 1043/1923

Art. 4 — Le indennita' di cui agli articoli 2 e 3 saranno corrisposte altresi' al padre od alla madre, o ad un parente…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/4parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 4. Le indennita' di cui agli articoli 2 e 3 saranno corrisposte altresi' al padre od alla madre, o ad un parente o ad un affine del minore degli anni 14 che lo accompagnera', sempre che alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure anche ad un conoscente che lo accompagni e non sia parimenti citato cime teste. La identita' delle persone ora accennate e la necessita' per il minore di essere accompagnato dovranno essere accertate con un certificato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza di che non si fara' luogo alla tassa anzidetta. Le stesse norme si applicano anche nel caso di persone che accompagnino i testimoni ciechi o affetti da altre forme di grave invalidita'.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1043/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.