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Regio decreto 1043/1923

Art. 27 — Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, ai periti, agli interpreti, …

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/27parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 27. Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, ai periti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorita' giudiziaria in detta materia, nonche' ai depositari di documenti che dovranno nei giudizi nella stessa materia, trasferirsi avanti l'autorita' giudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alle indennita' le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materia penale. Con le stesse norme saranno liquidate le indennita' ai testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purche' essi ne facciano domanda alla fine della deposizione.

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