Regio decreto 1043/1923
Art. 26 — La liquidazione degli onorari dei periti, delle spese per somministrazioni e delle altre indennita' loro spet…
Art. 26. La liquidazione degli onorari dei periti, delle spese per somministrazioni e delle altre indennita' loro spettanti, quando debba farsi dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, come anche nei casi preveduti dagli articoli 368 e 399 del Codice di Procedura penale, e' preceduta dalla richiesta del pubblico ministero, il quale terra' conto della durata ed l'importanza delle operazioni e di tutti gli altri elementi relativi alla liquidazione stessa. Tale richiesta e' sostituita dal visto del procuratore del Re se la liquidazione sia fatta dal pretore. Questo norme non si applicano alla liquidazione per somma non superiore a lire dieci. Le liquidazioni per somma superiore a lire trecento debbono in ogni caso essere sottoposte al visto del procuratore generale presso la Corte di appello o dell'avvocato generale presso la sezione di Corte di appello. Le appellazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero e sono decise, nel caso menzionato dall'art. 214 del Cod. di proc. pen., dal giudice istruttore se l'ordinanza sia pronunziata dal pretore, e dalla sezione di accusa se l'ordinanza pronunziata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato; nei casi preveduti negli art. 368 capoverso e 399 stesso Codice sono decise, in Camera di consiglio, dal tribunale penale o dalla sezione degli appelli penali se la ordinanza sia rispettivamente pronunziata dal pretore o dal presidente.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 26.
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