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Regio decreto 1043/1923

Art. 19 — Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato ci…

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Art. 19. Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile e le verificazioni straordinarie ai registri medesimi. Le relative indennita' sono a carico dei Comuni. Per ogni altro incarico o mansione che non importi esercizio di funzioni giudiziarie, sono dovute ai magistrati e ai funzionari di cancelleria e segreteria le indennita' di missione a norma di legge.

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