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Regio decreto 1043/1923

Art. 18 — Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che per compiere atti del proprio …

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/18parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 18. Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che per compiere atti del proprio ufficio relativi a procedimenti penali o disciplinari debbano trasferirsi fuori della sede dell'ufficio al quale sono addetti, sono dovute le seguenti indennita': 1° per le trasferte eseguite a distanza maggiore di cinque chilometri dall'abitato, una diaria di lire venti ai magistrati e di lire 15 ai funzionari delle cancellerie e segreterie. E' dovuto inoltro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ai magistrati e in seconda ai funzionari di cancelleria e segreteria sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi; e, negli altri casi a L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie. 2° per le trasferte eseguite a distanza minore di quella indicata al numero precedente e maggiore di tre chilometri dalla sede dell'ufficio, e' dovuta una indennita' di L. 8 ai magistrati e di L. 6 ai funzionari di cancelleria e segreteria; e se le trasferte hanno luogo tra le ore 24 e le 5, tali indennita' saranno rispettivamente di L. 12 e di L. 9, escluso in ambo i casi il rimborso della spesa di viaggio e qualsiasi altro compenso. E' abrogato il capoverso 1° dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, in quanto consento la indennita' di trasferta per le distanze inferiori ai tre chilometri.

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