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Regio decreto 1043/1923

Art. 11 — Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto quanto ai pu…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/11parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 11. Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto quanto ai pubblici dibattimenti saranno accordati i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici o chirurghi. Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi. Nel resto sara' ad essi applicabile il disposto dell'articolo precedente.

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