Regio decreto 1043/1923
Art. 10 — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatto; e se dovessero va…
Art. 10. I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatto; e se dovessero valersi dell'opera di facchini o di mercenari, il compenso di questi sara' pagata secondo gli usi locali, dopo che le autorita' giudiziarie si saranno accertate della necessita' o della durata di tale aiuto. Questa nota dovra' contenere la indicazione di valore, di quantita' e peso degli oggetti impiegati e dovra' essere munita del visto dell'autorita' giudiziaria, incaricata della istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incombente, la quale dovra' respingere spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali. Ove alle operazioni che motivano tali spose sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sara' da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra. L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non potra' eccedere le L. 30 salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 298, comma 1) l'abrogazione dell'art. 10.
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