Regio decreto 1290/1922
Art. 53 — Dopo che abbiano avuto collocamento gli impiegati di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, i posti disponib…
Art. 53. Dopo che abbiano avuto collocamento gli impiegati di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, i posti disponibili nel primo grado delle singole carriere entro tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle organiche, potranno essere conferiti: a) mediante speciali esami di concorso fra impiegati delle categorie inferiori della stessa amministrazione, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che siano muniti del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla categoria cui aspirano; b) successivamente, e per la sola carriera d'ordine, agli agenti subalterni di ruolo e ad altri impiegati pure di ruolo della stessa amministrazione che, alla data sopraindicata, esercitino, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera predetta, siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e risultino idonei in seguito ad apposito esame, secondo le norme da stabilirsi con decreto ministeriale. Le norme per gli esami di cui alle lettere a) o b) saranno determinate con decreti dei rispettivi ministri, di concerto col ministro del tesoro. Rimangono salvi i diritti stabiliti dai vigenti ordinamenti a favore dei sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati, a servizio dello Stato, nonche' dei mutilati e invalidi di guerra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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