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Regio decreto 1290/1922

Art. 52 — Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica verranno stabilite le modalita' e i termini per 1' applicaz…

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Art. 52. Con decreto del ministro dell'istruzione pubblica verranno stabilite le modalita' e i termini per 1' applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 50 e 51. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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