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Regio decreto 1290/1922

Art. 50 — Gli insegnanti medi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art 43, e che, nei concorsi gener…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/50parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 50. Gli insegnanti medi che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art 43, e che, nei concorsi generali a cattedre di scuole medie e normali, conseguano una votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi avranno diritto alla dichiarazione di idoneita' e alla nomina in ruolo, arche se non siano compresi nella graduatoria di cui all' articolo 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679. Esaurita la graduatoria dei vincitori, integrata a norma del quart'ultimo comma di detto articolo, si procedera' alla nomina di coloro che abbiano conseguito la idoneita' per effetto della presente disposizione, secondo l' ordine di merito e con diritto di precedenza sui vincitori di concorsi che fossero contemporaneamente o successivamente banditi, per le stesse materie e per le scuole dello stesso ordine e grado. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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