Regio decreto 1290/1922
Art. 49 — Dopo i collocamenti del personale di cui ai precedenti articoli 47 e 48, e non oltre i tre anni dall'attuazio…
Art. 49. Dopo i collocamenti del personale di cui ai precedenti articoli 47 e 48, e non oltre i tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle, gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di sottufficiale, potranno, anche se sprovvisti del titolo di studio, chiedere di far passaggio nel primo grado della categoria d'ordine o delle altre categorie a questa equiparate, dipendenti dalla stessa amministrazione cui appartengono. Gli agenti predetti, ove ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, saranno ammessi ad un esame di idoneita', superato il quale potranno essere nominati ai posti vacanti del primo grado suddetto. Nell' applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonche' quelli degli invalidi e mutilati di guerra. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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