Regio decreto 1290/1922
Art. 5 — Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianita' congiunta a…
Art. 5. Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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