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Regio decreto 1290/1922

Art. 5 — Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianita' congiunta a…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/5parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 5. Le promozioni al grado di commesso e di usciere capo od equiparato, sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado inferiore dello stesso ruolo che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta.

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